Art. 1
Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:
- a)ritenuta diretta;
- b)versamenti diretti del contribuente all'esattoria e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
- c)iscrizione nei ruoli.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva