Art. 101
I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti al 1 gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva