Art. 12-bis
Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva