Art. 13

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I ruoli principali e suppletivi sono formati e trasmessi all'intendenza di finanza entro il 15 febbraio, il 15 luglio e il 15 settembre di ciascun anno. I ruoli speciali, e straordinari possono essere formati e trasmessi all'intendenza di finanza senza osservare i termini suindicati.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 20 gennaio 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art13 · fonte su Normattiva