Art. 19-bis
Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva