Art. 2
Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalita' previste dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva
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Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalita' previste dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1973
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art2 · fonte su Normattiva