Art. 29

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Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente. L'esattore puo' rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte. Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art29 · fonte su Normattiva