Art. 29
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Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente. L'esattore puo' rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte. Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva