Art. 30
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Decorso il termine utile per il pagamento, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposta e' obbligato a corrispondere sulla somma non pagata l'indennita' di mora nella misura del due per cento del debito, se il pagamento e' eseguito entro i tre giorni successivi alla scadenza, e del sei per cento se il pagamento e' effettuato oltre il detto termine. Quando la cartella di pagamento e' notificata oltre il termine stabilito dall'art. 25, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposizione entro il termine di cui al primo comma dell'art. 27 e' obbligato a corrispondere sulla somma non pagata l'indennita' di mora, nella misura del sei per cento, dopo il decorso di sessanta giorni da quello della notificazione, se l'imposta e' stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dopo il decorso di sedici giorni da quello della notificazione, negli altri casi. L'indennita' di mora e' dovuta dopo il decorso di ((sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta e' stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,)) dalla notificazione dell'avviso di mora quando l'esattore non abbia notificato la cartella di pagamento ovvero quando l'esattore, per le riscossioni fuori della sede dell'esattoria, non abbia ottemperato all'adempimento prescritto dal secondo comma dell'art. 27. L'indennita' di mora non e' dovuta quando, pur avendo il contribuente versato l'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata, il certificato di allibramento o di accreditamento pervenga all'esattore entro il termine utile per il pagamento della rata medesima.
Testo vigente dal 2 marzo 1997 al 1 luglio 1999 · versione 53 su Normattiva