Art. 33
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Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di piu' soggetti, ciascuno di essi e' tenuto in solido al pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi. La solidarieta' di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a piu' soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva