Art. 40 — Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva
Spiegazione
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4 versioni dal 1973
Collegamenti
Art. 56 — Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio
… ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti: a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta…
Art. 23 — Sospensione dei rimborsi e compensazione
Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento puo' essere sospeso se e' stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento…
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46…
Art. 123
Riscossione in pendenza di giudizio (articolo 40 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale. La somma che risulta pagata in piu' in base alla decisione della controversia deve…
Art. 27
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Art. 40
… riscossione dell'imposta principale. La somma che risulta pagata in piu' in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione e' divenuta definitiva. 2. L'imposta complementare…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art40 · fonte su Normattiva