Art. 41
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Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo. La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'imposta dovuta in base a dichiarazione o accertamento d'ufficio divenuto definitivo e' inferiore all'ammontare delle ritenute di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile. Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 20 gennaio 1977 · versione 0 su Normattiva