Art. 48
Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non puo' abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva