Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Fallimento - Ammissione al passivo - Credito tributario - Ammissibilità della domanda di insinuazione - Estratto di ruolo - Sufficienza - Contestazioni - Iscrizione con riserva - Giurisdizione tributaria.
Anche dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, i crediti tributari possono essere insinuati al passivo fallimentare sulla base dell'estratto di ruolo, fermo restando che, in caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva ex art. 88 dello stesso d.P.R., è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole previste per l'impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento o di addebito, così da poter chiedere al giudice delegato lo scioglimento della riserva una volta che sia inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice tributario, ovvero quando il giudizio sia stato definito con decisione irrevocabile o risulti altrimenti estinto.
Cass. civ. n. 32399/2025Sez. 1Rv. 676560-01
Riguarda ancheart. 188 Testo unico in materia di versamenti e di riscossione. (25G00044)art. 189 Testo unico in materia di versamenti e di riscossione. (25G00044)art. 88 Riscossione imposte sul reddito
Precedenti: 675941-01, 666460-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo - Interesse all'impugnazione ex art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 - Mera titolarità di una pensione INPS - Insufficienza - Fondamento. · TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.
La mera titolarità di una pensione INPS, in assenza di una sospensione dell'erogazione o della minaccia di una sua sospensione, non è sufficiente ad integrare l'interesse qualificato alla diretta impugnazione della cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo - prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - perché, per regola generale, l'interesse ad agire deve essere caratterizzato da attualità. 72 <!-- pag. 73 -->
Cass. civ. n. 15141/2025Sez. 3Rv. 674823-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 48 Riscossione imposte sul reddito
Precedenti: 671493-01, 673253-01, 665660-02, 665660-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Allegazione della titolarità di pensione INPS - Integrazione dell'interesse ad agire "qualificato" ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Ragioni - Attualità dell'interesse - Necessità.
In tema di riscossione coattiva, l'allegazione della mera titolarità di una pensione INPS non integra di per sé la condizione dell'azione richiesta dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'impugnazione diretta della cartella di pagamento conosciuta tramite estratto di ruolo, poiché l'attore ha l'onere di provare la sussistenza di un interesse ad agire qualificato (e, cioè, uno specifico pregiudizio) che, in base a regole generali, dev'essere dotato del requisito dell'attualità.
Cass. civ. n. 13094/2025Sez. 3Rv. 674847-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 671493-01, 665660-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Azione di accertamento - Proponibilità - Stato di incertezza giuridica - Necessità - Fondamento - Strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale - Scopi dell'azione di accertamento.
In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso 161 <!-- pag. 162 --> verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva (affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata).
Cass. civ. n. 9061/2025Sez. 3Rv. 674607-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civile
Precedenti: 672260-01, 664474-01, 666034-01, 674165-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Giudicato - Interpretazione da parte del giudice di legittimità - Trascrizione sentenza - Necessità - Omissione - Inammissibilità - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei 84 <!-- pag. 85 --> giudizi pendenti dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio).
Cass. civ. n. 1041/2025Sez. 3Rv. 673537-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 366 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civileart. 3 d.l. 146/2021
Precedenti: 632127-01, 666744-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Cartella di pagamento - Obbligo di motivazione - Mera conformità a modello ministeriale - Insufficienza - Fondamento. · GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.
L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata. 68 <!-- pag. 69 -->
Cass. civ. n. 560/2025Sez. 3Rv. 673504-04
Riguarda ancheart. 25 Riscossione imposte sul redditoart. 3 Legge sul procedimento amministrativo
Precedenti: 665273-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Cartella di pagamento - Obbligo di motivazione - Contenuto - Rinvio per relationem alla sentenza penale o ad atti non comunicati - Insufficienza. · GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.
Ai fini del recupero delle spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - non è assolto mediante il richiamo "per relationem" della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati.
Cass. civ. n. 560/2025Sez. 3Rv. 673504-03
Riguarda ancheart. 1 legge 244/2007art. 25 Riscossione imposte sul redditoart. 3 Legge sul procedimento amministrativo
Precedenti: 665273-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).