Art. 5-bis
((Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali e' prescritto il versamento ad una esattoria e' valido, fermo restando il diritto dell'esattore competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verra' effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.)) 14. ((Il versamento diretto all'esattoria di imposte per le quali e' prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria e' valido. All'esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.)) 14. ((Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249
14Il D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249 ha disposto (con l'art. 3) che "Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, hanno effetto dal 1 gennaio 1974".
Testo vigente dal 30 giugno 1979 al 1 gennaio 2027 · versione 16 su Normattiva