Art. 50
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Qualora sui beni del debitore sia stato gia' iniziato altro procedimento di espropriazione l'esattore puo' dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente. La dichiarazione deve essere notificata al creditore procedente e al debitore. Qualora entro dieci giorni dalla notifica il creditore procedente o il debitore non abbiano corrisposto all'esattore l'importo del suo credito, l'esattore resta surrogato negli atti esecutivi gia' iniziati e li continua secondo le norme di questo titolo. L'esattore puo' esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva