Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Titoli idonei a provare la proprietà di beni sottoposti a pignoramento - Limitazione all'atto pubblico, alla scrittura privata autenticata o alla sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima dell'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, nonché del diritto di difesa e del diritto di proprietà - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost. - dell'art. 63 del d.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, nella parte in cui, nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata tributaria, consente al terzo opponente di provare il titolo di proprietà dei beni sottoposti a pignoramento unicamente a mezzo d'atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero sentenza passata in giudicato pronunziata su domanda proposta prima dell'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Il rimettente, pur censurando i limiti che la disposizione denunciata pone ai terzi opponenti in ordine alla prova della loro proprietà dei beni oggetto di esecuzione esattoriale, non precisa le ragioni per le quali in forza della disciplina ordinaria del processo esecutivo, assunta quale tertium comparationis , tale prova, ove non operassero detti limiti, sarebbe già stata raggiunta nel giudizio a quo .
sentenza 73/2019massima n. 42118 Riguarda ancheart. 16 d.lgs. 46/1999
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo proposta da soggetti diversi da quelli indicati dal comma 3 dell'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Sospensione del pignoramento solo in caso di prova dell'esistenza di un titolo di proprietà anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata tributaria iscritta a ruolo - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché limitazione del diritto di difesa - Ritenuta introduzione di una forma espropriativa senza indennizzo - Questioni ipotetiche o comunque premature - Conseguente difetto di rilevanza delle stesse - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui stabilisce che, nel caso di opposizione di terzo proposta avverso l'esecuzione esattoriale da soggetti diversi da quelli indicati dal comma 3 dell'art. 58 dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973 (cioè diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il terzo grado del debitore), l'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento solo quando gli opponenti dimostrino di essere proprietari dei beni in forza di atto pubblico o di scrittura privata autenticata anteriori all'anno cui si riferisce l'entrata tributaria iscritta a ruolo o di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno. Nella specie, il rimettente, pur censurando i limiti che la disposizione denunciata pone ai terzi opponenti in ordine alla prova della loro proprietà dei beni oggetto di esecuzione esattoriale, non solo non precisa che tale prova, ove non operassero quei limiti, sarebbe stata già raggiunta nel giudizio a quo , ma addirittura espressamente esclude che i terzi, allo stato degli atti processuali, abbiano comunque dimostrato, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata od atti equipollenti di data certa, di essere proprietari dei beni e si limita a prospettare la mera eventualità che tale dimostrazione possa essere fornita dagli opponenti nel prosieguo del giudizio principale; le questioni, in quanto sollevate in relazione alla suddetta eventualità, sono ipotetiche o comunque premature, con conseguente difetto di rilevanza attuale delle stesse. In senso analogo, v. le citate sentenza n. 272/2008 e ordinanze n. 398 e n. 12/2008; n. 293/2007; n. 209/2006.
sentenza 77/2009massima n. 33247 Riguarda ancheart. 16 d.lgs. 46/1999
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Onere di dimostrazione dell'appartenenza del bene mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o sentenza passata in giudicato di data anteriore all'anno a cui si riferisce l'imposta iscritta a ruolo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza nonché del diritto di difesa e del diritto di proprietà - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di profili diversi da quelli già esaminati - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionali dell'art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare l'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale, consente di dimostrare che i beni appartengono a persona diversa dal debitore solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, o sentenza passata in giudicato, anteriore all'anno a cui si riferisce l'imposta iscritta a ruolo, e non anche con documenti aventi data certa anteriori al pignoramento, da parte del locatore che abbia locato al debitore una casa ad uso abitativo arredata, con contratto avente data certa anteriore al pignoramento, ove l'opposizione abbia ad oggetto i mobili compresi in tale locazione. Invero, trattasi di questioni identiche ad altre che sono state già dichiarate non fondate con precedenti pronunce aventi ad oggetto l'art. 65 del d.P.R. n. 602 del 1973 che, nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, era sostanzialmente corrispondente, per le parti considerate, alla norma censurata e a sostegno delle quali il rimettente non prospetta profili diversi da quelli già valutati in precedenza o, comunque, tali da indurre a modificare il precedente orientamento. - Si vedano, citati, i precedenti specifici di cui alla sentenza n. 351/98, per quanto riguarda la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., e l'ordinanza n. 455/2000, per quanto riguarda la violazione degli artt. 24 e 42 Cost. - Sulla circostanza secondo cui l'art. 42, secondo comma, Cost. non esclude che il diritto di proprietà sia, in certe situazioni, subordinato a condizioni o presupposti, si vedano anche, citate, le sentenze nn. 4/1973 e 4/1960.
Riguarda ancheart. 16 d.lgs. 46/1999