Art. 73
((Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se)) il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo. ((1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalita' previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita))
Testo vigente dal 1 gennaio 2008 al 1 gennaio 2027 · versione 85 su Normattiva