Art. 74 — Vendita e assegnazione dei crediti pignorati
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Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per l'assegnazione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita'. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001 · versione 62 su Normattiva