Art. 83
Se vi e' intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva