Art. 9

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 marzo 1976 al 20 gennaio 1977. Leggi il testo vigente →

Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del cinque per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate. Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160

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Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'interesse stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' elevato al dodici per cento".

Testo vigente dal 6 marzo 1976 al 20 gennaio 1977 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art9 · fonte su Normattiva