In aggiunta ai limiti di impegno previsti nell'articolo 6 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 4 mila milioni per l'anno 1975, di lire 6 mila milioni per l'anno 1976 e di lire 7 mila milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980. All'onere relativo all'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni anche sui limiti autorizzati per gli anni successivi, a condizione che la erogazione dei contributi abbia luogo a partire dallo anno cui si riferisce il limite sul quale l'impegno e' assunto.

Testo vigente dal 24 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-12-20;684~art20 · fonte su Normattiva