[1]L'articolo 6 della legge 25 marzo 1958, n. 329, e' sostituito dal seguente: "Le pensioni dirette, aventi decorrenza da data anteriore al 1 gennaio 1950, sono riliquidate, con effetto dal 1 gennaio 1965, in base alla seguente tabella: Pensione di vecchiaia o di invalidita' Classe di importo (da corrispondersi della pensione base in 13 quote)

[2]fino a L. 2.499................... L. 390.000 da L. 2.500 " " " 3.499................... " 435.500 " " 3.500 " " " 4.999................... " 481.000 " " 5.000 " " " 6.499................... " 526.500 " " 6.500 " " " 7.999................... " 572.000 " " 8.000 " " " 9.999................... " 617.500 " " 10.000 " " " 11.999................... " 637.000 " " 12.000 " " " 14.999................... " 676.000 " " 15.000 " " " 17.999................... " 695.500 " " 18.000 " " " 23.999................... " 721.300 " " 24.000 " " " 29.999................... " 747.500 " " 30.000 " " " 41.999................... " 767.000 " " 42.000 ed oltre........................." 793.000"

Testo vigente dal 11 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-24;370~art3 · fonte su Normattiva