All'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e' aggiunto il seguente comma: "In caso di morte dell'iscritto dopo dieci anni di servizio utile per la pensione o del pensionato, qualora non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti aventi diritto a pensione, questa e' assegnata ai genitori in misura pari al 15 per cento per ciascuno, sempreche' siano di eta' superiore ai 65 anni, risultino a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della morte e non siano gia' titolari di pensione diretta o indiretta. In mancanza anche dei genitori, la pensione spetta, nella misura del 15 per cento per ciascuno, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico". Nel caso di concorso di piu' fratelli e sorelle, la pensione non puo' essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Testo vigente dal 11 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-24;370~art6 · fonte su Normattiva