La concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, e' estesa con decorrenza 1 gennaio 1968 nella misura ridotta del cinquanta per cento ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.

Testo vigente dal 23 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;190~art1 · fonte del testo