Art. 1 — Fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese impiantistiche
Per i periodi contributivi anteriori al 1 gennaio 1991 restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi gia' fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche di cui all'articolo 2- bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, nella misura prevista a favore delle aziende manifatturiere dalle norme allora vigenti.
Testo vigente dal 5 marzo 1992
