Art. 11
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Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di societa', associazione od ente, con o senza personalita' giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. ((Se la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita' prevista a carico della persona fisica, della societa', dell'associazione o dell'ente. L'importo puo' essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.)) 1 20 Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi. Quando la violazione e' commessa in concorso da due o piu' persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione piu' grave. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1. ((Il)) pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto ((dall'articolo 11, comma 1)), la responsabilita' della persona fisica, della societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 e' limitata all'eventuale eccedenza. 20 ((La)) persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente indicati nel comma l possono assumere il debito dell'autore della violazione. 20 La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorche' avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilita' della persona fisica, della societa' o dell'ente indicati nel comma 1.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203
1con decorrenza dal 1 aprile 1998
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
20con decorrenza dal 1 gennaio 2017
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Testo vigente dal 22 ottobre 2015 al 1 gennaio 2016 · versione 20 su Normattiva