Art. 12

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E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata fino a un terzo. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base puo' essere aumentata fino al triplo. La continuazione e' interrotta dalla contestazione delle violazioni. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo' essere comunque superiore a quella risultan-te dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Testo vigente dal 8 gennaio 1998 al 16 luglio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art12 · fonte su Normattiva