Art. 16-bis
L'atto di contestazione previsto dell'articolo 16, relativo alle violazioni ((dall'articolo 6, commi 2-bis e 3, dall'articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis,)), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e' notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla contestazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente. 30 Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, e' ridotto alla meta'. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87)). 30
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
30Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Testo vigente dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2027 · versione 29 su Normattiva