Art. 21
Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
- a)l'interdizione((...)), dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di societa' di capitali e di enti con personalita' giuridica, pubblici o privati; 30
- b)l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture((...)); 30
- c)l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attivita' di lavoro autonomo e la loro sospensione((...)); 30
- d)la sospensione((...)), dall'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c). 30 Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravita' dell'infrazione ((e alla misura)) della sanzione principale. 30
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
30Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Testo vigente dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2027 · versione 29 su Normattiva