Art. 28
Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, le modalita' di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
Testo vigente dal 8 gennaio 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva