Art. 29
Sono abrogati:
- a)gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole "e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi", da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;
- b)il decreto ministeriale 1 settembre 1931;
- c)i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole "27, penultimo comma", dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- d)nell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546:
- 1)nella rubrica, le parole "e delle sanzioni pecuniarie";
- 2)nel comma 3, le parole "e le sanzioni pecuniarie". E' inoltre abrogata ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonche' della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente decreto.
Testo vigente dal 8 gennaio 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva