Art. 52
Abrogazioni di norme primarie
[1]Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
[2]- regio decreto 18 giugno 1931, n. 778; - all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni: al sesto comma le parole: "ed e' iscritto nel casellario giudiziario", nonche' il settimo comma; - l'articolo 17, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; - l'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 182; - l'articolo 32, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, limitatamente alle parole: "alla formazione delle schede e dei fogli complementari"; - l'articolo 58-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; - gli articoli 73 e 81 della legge 24 novembre 1981, n. 689; - gli articoli da 685 a 690 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; - gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448; - l'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 99; - del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli: 110, comma 2, da 194 a 197 e 237; - gli e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272; - del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, gli articoli: 45; 46; 51, comma 1,lettera b); 63, comma 2; 64, comma 2, limitatamente alle parole: " e 2" e, conseguentemente, la parola: "commi" e' sostituita dalla seguente: "comma"; - del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli: 80, 81, 82 e 85, comma 1, lettera b).
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva