I vincitori dei concorsi, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini della nomina, potranno essere immessi in servizio previo rilascio di dichiarazione scritta nella quale essi confermino il possesso dei requisiti stessi. Alla nomina in prova sara' provveduto dopo l'accertamento di cui al comma precedente. La nomina stessa decorrera' dalla data di effettiva assunzione in servizio. L'immissione in servizio provvisoriamente disposta ai sensi del primo comma del presente articolo, sara' priva di effetti giuridici e gli interessati saranno dichiarati decaduti dalla nomina qualora nei loro confronti risulti la insussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti. E' fatta salva in ogni caso la retribuzione relativa al periodo di servizio effettivamente prestato.

Testo vigente dal 23 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;556~art2 · fonte su Normattiva