Art. 24 — Spese di funzionamento del Comitato
All'onere di lire 5.000.000 annui relativo al funzionamento del Comitato di cui al precedente articolo 20 si provvedera' per l'esercizio finanziario 1961-62 mediante riduzione di pari importo del fondo inscritto al capitolo n. 393 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per detto esercizio destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 5 luglio 1962
