L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4.850 milioni annui, fara' carico al bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. La copertura dell'onere per l'anno 1974 verra' assicurata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 110 e 112 - rispettivamente per milioni 3.725 e per milioni 675 - e con imputazione della rimanente spesa di milioni 450 ai capitoli 101, 113, 114, 115 e 116 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 6 marzo 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-16;39~art13 · fonte su Normattiva