Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di guardiano dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:
- a)gli incaricati del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello presenziati;
- b)gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
- c)gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nelle qualifiche del personale di vigilanza in applicazione delle leggi 27 luglio 1967, n. 668 e 7 ottobre 1969, n. 747, o perche', pur essendo in possesso degli altri requisiti previsti da dette leggi, erano carenti dell'anno di continuativo servizio o delle 500 giornate di effettive prestazioni nel triennio 1 maggio 1964-30 aprile 1967, ovvero perche', pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato;
- d)i dipendenti degli incaricati di passaggi a livello, di cui all'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.
Testo vigente dal 6 marzo 1974
