Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;401~art2 · fonte su Normattiva