Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le modalita' per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi di cui agli articoli precedenti.

Testo vigente dal 2 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-06;230~art4 · fonte del testo