Art. 7 — Abrogazioni di norme
Sono abrogati gli articoli 19, 32, primo, terzo e quarto comma e 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, nonche' ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresi' abrogati gli articoli 22, 23, 24 e 26, n. 2), della legge 16 agosto 1962, n. 1417.
Testo vigente dal 12 aprile 1980
