Al personale di ruolo ed a contratto assunto a suo tempo in Italia dall'Ente indicato nell'articolo 1 ed in servizio alla, data del 1 dicembre 1956 sara' integrato il trattamento regolare di quiescenza, limitatamente al periodo di servizio effettivamente prestato alla dipendenza dell'Ente con sussidio da liquidarsi come appresso: mezza mensilita' di assegni per ogni anno di servizio prestato; compenso corrispondente al mancato beneficio del preavviso, secondo le norme di legge, commisurato ai 4 mesi di assegni per i primi due gradi, tre mesi per i gradi dal terzo al nono incluso, e due mesi per i gradi inferiori: mezza mensilita' di assegni per coloro che abbiano prestato servizio in colonia per un periodo superiore ai due anni.

Testo vigente dal 2 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1868~art2 · fonte su Normattiva