La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862, e' elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed e' esente da IRPEF. Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862.

Testo vigente dal 22 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;466~art11 · fonte su Normattiva