All'onere di lire 900.000.000, di cui al precedente articolo, si fara' fronte mediante la utilizzazione di una corrispondente aliquota dell'avanzo di gestione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertato nell'esercizio 1954-55, da versarsi al Tesoro dello Stato. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Testo vigente dal 30 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-19;1230~art2 · fonte del testo