Le spese per la manutenzione e la rinnovazione delle urne per la votazione, dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, di proprieta' dello Stato, quelle di acquisto del suddetto materiale per le sezioni di nuova istituzione, quelle di trasporto del materiale stesso, nonche' quelle inerenti al servizio tecnico ispettivo, sono a carico dello Stato.

Testo vigente dal 30 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;14~art1 · fonte del testo