E' autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze derivanti dall'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista delle societa' a partecipazione statale. Gli interventi da effettuare a norma della presente legge dovranno essere autorizzati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro. Lo stanziamento di cui sopra potra' anche essere utilizzato per rilevare, al costo, partecipazioni di minoranza, possedute in societa' a partecipazione statale diretta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da societa' a partecipazione statale indiretta. Detto stanziamento potra' essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre 1970.

Testo vigente dal 13 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;378~art1 · fonte del testo