Gli accordi conclusi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con il comune di Milano per le varianti da apportare, per esigenze tecniche o urbanistiche, al piano di lavori previsto nella convenzione indicata all'articolo precedente, saranno approvati con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro. Le maggiori spese derivanti dalle varianti richieste dal comune di Milano per ragioni di sistemazione urbanistica della zona interessata dai lavori, saranno a carico del Comune stesso.

Testo vigente dal 22 maggio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-05-07;208~art2 · fonte del testo