Statizzazione di istituti musicali pareggiati
Art. 5 (Convenzione Istituto musicale "Tito Schipa")
Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passivita' gravanti l'Istituto all'atto della sua statizzazione.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passivita' gravanti l'Istituto all'atto della sua statizzazione.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-tito-schipa-art5 · fonte su Normattiva