Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 5 (Convenzione Istituto musicale "U.Giordano")

L'Amministrazione comunale di Foggia si obbliga a corrispondere allo Stato annualmente un contributo che viene fissato in lire 25.000.000 (lire venticinquemilioni) a decorrere dal 1 ottobre 1969. Tale contributo sara' considerato come spesa di carattere obbligatorio e sara' versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. L'Amministrazione comunale di Foggia esonera il Conservatorio in musica "U. Giordano" da ogni contributo o tassa o diritto comunale inerenti esclusivamente alla sua attivita' scolastica o artistica, nei limiti e in conformita' delle vigenti disposizioni di legge.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-u-giordano-art5 · fonte su Normattiva