All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede negli anni 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 26 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;161~art6 · fonte su Normattiva