E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle Casse dello Stato della somma e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A). E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Testo vigente dal 27 ottobre 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1096~art1 · fonte del testo