Per l'esercizio finanziario 1951-52 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, e' autorizzata in L. 855.000.000 Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di L. 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di L. 150.000 previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Testo vigente dal 27 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1096~art10 · fonte del testo